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Disability Card Europea e Contrassegno di Parcheggio: l'Italia è il primo Paese UE a recepire la direttiva. Cosa cambia

L'Italia è il primo Paese UE a recepire la direttiva 2024/2841: contrassegno valido 10 anni, Disability Card sull'app IO, riconoscimento in tutta Europa.

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Con il decreto legislativo approvato il 4 agosto 2026 in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, l'Italia diventa il primo Paese dell'Unione Europea a recepire la direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la Carta Europea della Disabilità (CED) e il Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Un passo concreto verso un'Europa in cui spostarsi, studiare, lavorare o andare in vacanza con una disabilità costi la stessa fatica in tutti i 27 Stati membri.

Che cos'è la direttiva UE 2024/2841 e perché è importante

La direttiva, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio UE nell'ottobre 2024, nasce da un'evidenza semplice: fino ad oggi le agevolazioni riconosciute alle persone con disabilità in Italia — dall'accesso gratuito ai musei ai posti riservati sui treni — non erano automaticamente valide in un altro Stato membro. Chi si spostava doveva ripresentare documentazione, affrontare verifiche diverse da Paese a Paese e spesso rinunciare a diritti che a casa propria dava per scontati.

La direttiva introduce un sistema di riconoscimento reciproco dello status di disabilità tra tutti gli Stati dell'Unione, basato su due documenti standardizzati: la CED e il Contrassegno europeo di parcheggio.

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha commentato così l'approvazione: l'Italia è la prima nazione UE a muoversi concretamente, consolidando i risultati del progetto pilota "EU Disability Card" a cui il nostro Paese aveva già aderito, e va nella direzione di un'Europa che garantisce pari diritti alle persone con disabilità.

Che cos'è la Carta Europea della Disabilità (CED) e chi ne ha diritto

La CED è un documento — disponibile sia in formato fisico con codice QR anticontraffazione, sia in formato digitale integrato nell'IT-Wallet e nell'app IO — che attesta la condizione di disabilità del titolare con valore riconosciuto in tutti gli Stati membri. Non sostituisce la certificazione di disabilità italiana, ma ne costituisce una prova documentale semplificata, valida per l'accesso a condizioni speciali, trattamenti preferenziali e agevolazioni nei servizi durante i soggiorni in altri Paesi UE.

Chi può richiederla:

  • Le persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
  • Chi era già beneficiario del progetto pilota "EU Disability Card" (avviato con il DPCM del 20 novembre 2020, che il nuovo decreto abroga)

La CED con lettera "A" — che estende le agevolazioni anche all'accompagnatore e agli animali di assistenza — sarà rilasciata a tutte le persone con certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 (la cosiddetta "104 grave").

Come si richiede: tramite le piattaforme digitali, oppure attraverso un delegato, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno. Il decreto individua nell'INPS l'ente competente per il rilascio, il rinnovo e la revoca; la stampa fisica del documento sarà affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Durata: 10 anni per le condizioni non soggette a revisione; per le certificazioni a termine, la scadenza della CED coinciderà con quella della certificazione sanitaria sottostante. Il rilascio avviene entro 90 giorni dalla domanda. La carta è gratuita.

Le novità sul Contrassegno europeo di parcheggio

Il decreto ridisegna anche il Contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, sostituendo l'attuale tagliando blu o arancione con un documento uniforme a livello europeo, dotato di codice QR e sistemi antifalsificazione — assume la natura giuridica di "carta valori", produzione riservata all'IPZS.

Chi ne ha diritto:

  • Persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
  • Persone con disabilità psichica o intellettiva
  • Persone con gravi compromissioni degli arti superiori
  • Persone con cecità totale, parziale o ipovisione grave

Le principali novità operative:

  • Durata estesa da 5 a 10 anni per le condizioni permanenti
  • Rinnovo automatico alla scadenza per chi è in possesso di una certificazione sine die (su richiesta dell'interessato)
  • Nuova piattaforma digitale IPZS per la richiesta online: il Contrassegno viene stampato dal Poligrafico e inviato a domicilio
  • Gratuità totale se si richiede tramite piattaforma digitale; sono dovuti solo i diritti di segreteria se la domanda viene presentata allo sportello comunale
  • La competenza al rilascio, rinnovo e revoca resta in capo al Comune di residenza, che si avvarrà della piattaforma comune

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni (termine sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale).

Un dettaglio importante: nessun limite di soggiorno di 90 giorni

La direttiva UE 2024/2841 consentiva agli Stati membri di limitare il riconoscimento reciproco ai soli soggiorni brevi (fino a 90 giorni). L'Italia ha scelto di non recepire questa limitazione: la CED e il Contrassegno italiani varranno in tutta l'UE indipendentemente dalla durata della permanenza, e viceversa quelli rilasciati da altri Stati membri varranno in Italia senza limiti di tempo. Una scelta che va oltre il minimo richiesto dall'Europa, offrendo una tutela più ampia a chi studia, lavora o vive per periodi lunghi in un altro Paese dell'Unione.

Dove valgono CED e Contrassegno: ambito di applicazione

La CED e il Contrassegno europeo sono riconosciuti per:

  • Servizi commerciali e libere professioni: negozi, artigiani, professionisti, servizi a pagamento
  • Trasporti: ferroviario, su gomma, marittimo e aereo
  • Cultura e tempo libero: musei, parchi, siti culturali, eventi pubblici, anche gratuiti

Restano invece esclusi dall'ambito della direttiva:

  • Le prestazioni previdenziali e assistenziali (pensioni di invalidità, sussidi economici), disciplinate dai Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009
  • I servizi di inclusione o riabilitazione a lungo termine che richiedono una presa in carico continuativa del Servizio Sanitario Nazionale
  • I benefici subordinati a certificazioni mediche o valutazioni specifiche

Una clausola di salvaguardia chiarisce che il nuovo sistema non riduce le tutele già riconosciute da altre norme europee o nazionali, come i diritti dei passeggeri con disabilità nei trasporti.

Quando entrano in vigore le novità: il calendario

Il provvedimento approvato il 4 agosto 2026 è uno schema di decreto legislativo approvato in prima lettura: il suo contenuto potrà subire modifiche prima dell'approvazione definitiva. L'operatività concreta di CED e Contrassegno dipenderà dalla:

  1. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo
  2. Adozione dei decreti attuativi — prevista entro 120 giorni dall'entrata in vigore — che definiranno nel dettaglio le modalità operative

I vecchi contrassegni già rilasciati con il modello attuale rimangono validi fino al 5 dicembre 2029, a condizione che siano stati emessi prima del 5 giugno 2028. Non è necessaria alcuna sostituzione immediata.

Domande frequenti

Ho già la CED italiana del progetto pilota. Devo fare qualcosa? No, non subito. I documenti rilasciati nell'ambito del progetto pilota "EU Disability Card" resteranno validi durante il periodo transitorio. Il decreto sostituisce il DPCM del 20 novembre 2020 che li aveva istituiti, ma la transizione sarà graduale.

Il mio contrassegno è ancora quello blu. Quando devo cambiarlo? I contrassegni già rilasciati con il modello attuale restano validi fino al 5 dicembre 2029 (se emessi prima del 5 giugno 2028). Non è necessario sostituirlo prima della scadenza naturale.

Il nuovo contrassegno vale anche all'estero, in tutta l'UE? Sì, questo è esattamente il cambiamento principale: il Contrassegno europeo rilasciato in Italia sarà riconosciuto in tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea, e viceversa. Fino ad oggi questo valeva solo nei Paesi che avevano aderito al progetto pilota.

La CED sostituisce la tessera di invalidità o altri certificati? No. La CED non sostituisce le certificazioni di disabilità esistenti (legge 104, invalidità civile, ecc.) né le agevolazioni collegate. Si affianca a questi documenti come strumento semplificato per far valere i propri diritti durante i soggiorni negli altri Paesi UE.

Chi ha la legge 104 ma non l'articolo 3 comma 3 può richiedere la CED? Sì. Potranno richiederla tutte le persone con riconoscimento ai sensi della legge 104/1992. La lettera "A" (che estende le agevolazioni all'accompagnatore) sarà però riservata alle persone con certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 (disabilità grave).

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